Art. 18, manifestamente insussistente

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Creato: 20 Aprile 2012 Ultima modifica: 17 Settembre 2016 Visite: 3503

Dopo la lettera della BCE ad opera di Trichet, in cui si chiedeva espressamente la definitiva dipartita dell’art. 18; dopo attacchi continui allo statuto dei lavoratori, anche prima dei dettami della banca centrale Europea, e dopo la riforma dello scorso agosto del mercato del lavoro del ministro Sacconi, è arrivato il governo Monti, ad apporre il sigillo tombale sull’articolo 18.

Che la riforma di agosto, suggerita dalla banca centrale Europea, non fosse completa era abbastanza evidente. Nondimeno va dato atto all’ex ministro del welfare, Sacconi, di aver ampiamente spianato la strada al suo successore, la prof. Elsa Fornero, affinché, ottemperando a quanto richiesto dalla Bce, l’art. 18 venisse di fatto abolito.

Il varco era stato aperto facendo inserire, nella manovra bis di Agosto 2011, il famigerato articolo 8 che prevedeva la possibilità di derogare dalle norme sui licenziamenti, previste dallo Statuto dei Lavoratori, qualora ci fosse stata l’intesa col sindacato territoriale di competenza. Propri per questo però la norma è apparsa da subito di difficile applicazione. Ma, il governo Berlusconi, probabilmente per le sue non poche contraddizioni interne e la sua debolezza politica, nonostante la sequela di manovre economiche fatte su suggerimento della troika, non vi ha messo più mano.

Ci voleva un governo più forte, con una diversa e più ampia maggioranza e così, sul più famoso colle di Roma è stato concepito, in vitro, il cosiddetto governo dei tecnici giustificando l’operazione, ai limiti della stessa costituzione borghese, con la motivazione che bisognava salvare il paese ormai prossimo al default.

In realtà, i reali motivi di questo sorta di golpe bianco erano -come si dice nell’articolo “Atene come Pechino. E la Grecia non è un’eccezione[1].- ben altri: assestare il colpo definitivo a quel che era rimasto del già poco Welfare italiano e rimuovere gli ostacoli presenti sul mercato del lavoro che, secondo la vulgata neo-liberista impedendo la formazione di salariali tendenzialmente sempre più bassi e, comunque, sempre al di sotto del valore della forza-lavoro, impedirebbero la crescita dell’occupazione.

L’esordio del governo Monti è stato di quelli che subito fanno capire dove si intende colpire. Infatti in pochi giorni “è stata allungata l’età pensionabile, eliminata l’indicizzazione delle pensioni al costo della vita, reintrodotta l’Ici sulla prima casa, innalzata la quota Irpef destinata alle regioni, aumentate le accise sui carburanti e imposto ogni possibile sorta di gabella e, per equità, anche qualche piccolo balzello sui grandi patrimoni. Una batosta da oltre 40 miliardi di euro che, a partire dal 2012, sommandosi alle altre varate dal precedente governo, alleggerirà le tasche di lavoratori e pensionati, di circa 2000 euro l’anno”[2].

Parallelamente a questi interventi di natura a dir poco predatoria, il ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Maria Fornero, intraprende le trattative con i sindacati maggioritari e Confindustria per la riforma del mercato del lavoro. Ufficialmente, per razionalizzare le normative che regolano i vari contratti a termine in entrata, ma, in realtà, per rendere più agevoli i licenziamenti individuali e di gruppo, per motivi economici.

A detta del ministro, ciò doveva servire soprattutto al giovane lavoratore che così non sarebbe stato più “blindato a quel posto di lavoro. Entrando con contratto di apprendistato, verrà assunto poi a tempo indeterminato, con prospettive di miglioramento e la possibilità di cambiare lavoro quando si vuole[3].

Ah, quando si dice la fantasia! Innanzitutto perché “inserito nel Contratto di Apprendistato il potere di licenziamento da parte dell’azienda durante il periodo dello stesso Apprendistato (presumibilmente tre anni). Una modifica centrale, che corre parallelamente all’istituzione del “licenziamento per crisi”. Un cambiamento che nella sostanza trasformerebbe il vecchio Contratto di Apprendistato del 2003, targato Riforma Biagi, in una sorta di “Contratto di Primo Impiego” alla francese”[4]. Ma poi ci sono gli ultimi dati ISTAT[5], dove per esempio su base annua (2011) i disoccupati sono aumentati di 335 mila unità e il tasso di disoccupazione ufficiale si attesta al 9,3%; mentre il tasso di disoccupazione giovanile cioè tra i 15 e i 34 anni, al 31,9%. Per l’anno corrente, invece, secondo dati INPS, a marzo le aziende hanno chiesto all’Istituto 99,7 milioni di ore di cassa, ossia il 21.6% in più rispetto al mese di febbraio 2012, mentre le domande di disoccupazione sono state pari a 80.693, l’8.7% in più rispetto al febbraio 2011. Con questi chiari di luna cambiare lavoro quando si vuole, soprattutto per chi ha un’età matura (diciamo sopra i quarant’anni), usando le parole di Marx: "è una di quelle idee che possono sbocciare soltanto nel cervello d'un poeta incompreso".

Ma vediamo da vicino la riforma.

Essa, stando al disegno di legge, ora al vaglio del parlamento, ma che ha già ottenuto il consenso dei sindacati e, a denti stretti, anche dalla Confindustria, si muove lungo tre direttrici:

1.Contratti prevalenti

Il primo è quello di apprendistato quale porta d’ingresso al mondo del lavoro. Con esso le aziende potranno impiegare, per ogni due dipendenti stabili, tre in apprendistato. La durata massima del contratto è di tre anni. Ma in questi tre anni il lavoratore può essere licenziato in qualsiasi momento a discrezione dell’impresa.

L’altro contratto prevalente è quello a tempo indeterminato ma con le variazioni che vedremo all’articolo 18.

2.Flessibilità

In ingresso

Attraverso le forme di contratti già esistenti ( part time, partite IVA, in partecipazione, a progetto, intermittente, determinato, ecc); ma tassate con aliquote più alte, sia a carico dei lavoratori sia a carico dei datori di lavoro. La maggiore imposizione fiscale dovrebbe servire per scoraggiare queste forme di contratto, ma lasciandole in vita non essendo previsto un salario minimo la cosa più probabile che potrà accadere sarà che le imprese scaricheranno sui salari la maggiore imposta.

In uscita

Attraverso tre tipologie di licenziamento: discriminatori, disciplinari ed economici. Le prime due rimangono normate secondo le leggi vigenti; mutano, invece, le norme sui licenziamenti per motivi economici. In questo caso, il datore di lavoro, di un’azienda con più di quindici dipendenti, potrà liberarsi di un lavoratore adducendo motivazioni economiche, come, per esempio, l’introduzione di una macchina che renda superflua la prestazione umana. Per questo, viene previsto un indennizzo, tra le 12 e le 24 mensilità (all’inizio della trattativa si era parlato fino a 32 mensilità), stabilito con un arbitrato tra lavoratore e impresa. Comunque sarà il giudice, accertato il fondato motivo economico, a decidere il titolo risarcitorio, tenendo in conto pure le ultime mensilità corrisposte al lavoratore. Peserà invece, su quest’ultimo, l’onere di dimostrare l’infondatezza del motivo economico per ottenere il reintegro. In questo caso il lavoratore dovrà dimostrare la “manifesta insussistenza”. Cosa che, come dice lo stesso Monti, è “ipotesi improbabile”.

In un secondo momento, è prevista l’estensione della norma anche al pubblico impiego. L’impegno in tal senso è già stato sottoscritto dal ministro Filippo Patroni Griffi: è solo questione di accordi sindacali, praticamente una formalità.

3.Mannaia sugli ammortizzatori.

E’ stata creata l’assicurazione sociale per l’impiego (Aspi). Ogni forma di tutela per quanto riguarda la disoccupazione, sarà sostituita a regime (2017) dall’Aspi.

Avranno diritto all’aspi solo i lavoratori che avranno versato i contributi Inps per almeno 52 settimane nell’ultimo biennio. Essa durerà un massimo di 12 mesi per i lavoratori con età inferiore o pari ai 54 anni e 18 mesi per quelli di età superiore ai 55 anni. L’importo massimo che potrà essere corrisposto è di 1.119 euro mensili con un abbattimento del 15% ogni sei mesi. Con l’introduzione dell’Aspi, scomparirà la mobilità.

La CIGS verrà tolta in caso di aziende in fallimento o in liquidazione coatta. Infine dove non ci sarà la cassa, le aziende, a loro spese, dovranno creare appositi fondi d’integrazione per i lavoratori in difficoltà. Sarà sicuramente fatto!

Interessanti sono le interpretazioni dei giuslavoristi a vario titolo e, soprattutto, di vario orientamento ideologico. Per alcuni - miracoli delle idee senza possibilità di riscontro! - il bicchiere è pieno fino all’orlo. Ad esempio, per Luigi Mariucci, giuslavorista e responsabile Lavoro Pd dell’Emilia Romagna, che afferma: “Oltre a prevedere un filtro sindacale, con il ricorso preventivo all’ufficio del lavoro, si reintroduce la possibilità della reintegrazione, e non solo dell’indennizzo, da parte del giudice ove risulti che il motivo economico è manifestamente infondato”. Il manifestamente infondato diviene in questo modo, il fulcro su cui si accende il dibattito. La poetessa incompresa, non ha fugato nessun dubbio a riguardo, ed e’ proprio la mancanza di indicazioni precise che permetterà di espellere quanta piu’ forza lavoro possibile, aprendo praterie a contenziosi infiniti, chiaramente per i proletari che accollandosi un mutuo, potranno permettersi di dimostrare l’infondatezza manifesta del motivo economico; intanto semmai l’azienda si sara’ trasferita in Serbia, e addio comunque lavoro.

Per Roberto Pessi, prorettore della Luiss e ordinario di Diritto del lavoro, il bicchiere invece, ovviamente da punto di vista delle imprese, è mezzo vuoto: “ L’incertezza tra reintegra e non reintegra rimane. Mi sembra un intervento confuso che produrrà più contenzioso di quello che c’è. La motivazione economica al licenziamento o c’è o non c’è. Come si fa a distinguere tra una ragione infondata o manifestamente infondata?”.

Per Mattone, ex presidente della sezione Lavoro della Cassazione ,invece: “Se la motivazione economica viene giudicata illegittima il reintegro scatta, appunto, solo se la ragione è ‘manifestamente insussistente’. Ed è qui che credo che di fatto l’onere della prova si sposti sul lavoratore – spiega lo studioso –. Perché sarà lui a dover assumere, mi si passi l’esempio, psicologi, investigatori, ricercatori, per dimostrare la ‘manifesta insussistenza’. In conclusione, afferma Mattone: “Nel caso di ‘manifesta insussistenza’, secondo il testo, il giudice può ordinare il reintegro, cioè esso non scatta automaticamente. In pratica, anche qualora si sia dimostrata questa già vaga fattispecie, il giudice potrà anche non disporre il reintegro”. (Intervista rilasciata a il Manifesto del 6 aprile u.s.).

Non ci dilunghiamo sulle dichiarazioni di altri esperti del settore, ci bastano questi campioni; perché dopotutto “a cosa mira lo svuotamento dell’articolo 18 se non a favorire i licenziamenti e quindi a immettere sul mercato, nel mentre la sua domanda cala, quote supplementari di forza-lavoro per far scendere i salari?”[6].

Antonio



[1] Giorgio Paolucci, Atene come Pechino. E la Grecia non è un’eccezione”, istitutoonoratodamen.it

[2] Giorgio Paolucci, Lo spettro del debito pubblico si aggira per il mondo e fra dollaro ed euro è la resa dei conti, istitutoonoratodamen.it

[3] http://video.ilsole24ore.com/TMNews/2012/20120404_video_17391831/00002016-lavoro-fornero-modifica-equilibrata-articolo-18.php

[4] Renato, "Contratto di Apprendistato o CPE francese?", istitutoonoratodamen.it

[5] http://www.istat.it/it/files/2012/04/lavoro_febbraio_e_IV_trim1.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28trimestrali%29+-+02%2Fapr%2F2012+-+Testo+integrale.pdf

[6] Vedi nota 1.